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Detrazione risparmio energetico 55% |
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Scritto da Fabio Succi
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Monday 26 March 2007 |
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La Finanziaria 2007 introduce, a decorrere dall’01/01/07, una detrazione d’imposta del 55% per interventi di riqualificazione energetica. I limiti della detrazione vanno da un minimo di € 30.000,00 a un massimo di € 100.000,00 (le spese possono quindi arrivare a circa € 181.800,00) a seconda del tipo di intervento realizzato. Per tale detrazione d’imposta è prevista la ripartizione in 3 rate annuali di pari importo. Rispetto alla già nota detrazione del 36% per interventi di recupero edilizio si segnala la possibilità di scontare la detrazione del 55% sia per le persone fisiche che per le imprese e professionisti. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale. In riferimento agli immobili la detrazione non spetta solo ai proprietari ma anche agli inquilini, comodatari, ecc. Nell’ipotesi di immobili di leasing la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.Le spese ammesse alla detrazione sono quelle sostenute per:- la riqualificazione degli edifici, per il miglioramento del rendimento energetico o per la riduzione del fabbisogno di riscaldamento, raffreddamento, ventilazione o illuminazione.- l’installazione di pannelli solari. - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione compresa la trasformazione degli impianti centralizzati con gestione del calore individualizzata, attraverso l’installazione di contabilizzatori di calore. Non spetta la detrazione per il passaggio da impianto di climatizzazione centralizzato ad autonomo.Si fa notare che la detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello nazionale per i medesimi interventi (esempio detrazione 36%); ma è cumulabile con specifici interventi previsti da Regioni, Province, Comuni.Al fine di beneficiare della detrazione d’imposta del 55% il contribuente deve:1) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti.2) trasmettere all’ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica; in alternativa la documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica;3) effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico (questo particolare adempimento non è richiesto per le imprese);4) conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico.
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