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Comunicazione telematica delle lettere d'intento PDF Stampa E-mail
Scritto da Fabio Succi   
Monday 18 January 2010
Gentile Cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che anche per l’anno 2010 vige l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i nominativi di coloro che, avendo la qualifica di esportatori abituali, inviano ai propri fornitori le cosiddette “dichiarazioni di intento”, al fine di ricevere la fatture senza applicazione dell’Iva (si tratta di operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lettera c) del DPR 633/72).
Per poter adempiere correttamente e nei termini all’obbligo, è necessario che facciate pervenire allo Studio, anche a mezzo fax, TUTTE le dichiarazioni di intento che Vi sono pervenute nel mese di dicembre e quelle che Vi perverranno nel corso del 2010 entro il giorno 5 di ciascun mese per le dichiarazioni ricevute nel mese precedente.
Con la presente si ricorda, come anticipato in premessa che, da alcuni anni, vige l’obbligo per tutti gli operatori economici che cedono beni o effettuano prestazioni di servizi di comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi di coloro che, avendo la qualifica di esportatori abituali, inviano ai propri fornitori le cosiddette “dichiarazioni di intento” al fine di ricevere la fatture senza applicazione dell’Iva (si tratta di operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lettera c) del DPR 633/72).
Gli esportatori abituali, ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l’estero, onde evitare di essere costantemente a credito d’Iva possono, infatti, richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d’Iva: tale richiesta, detta “lettera d’intento”, avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore, ovvero solo alcuni di questi.

Gli adempimenti di chi riceve la lettera di intento
I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:
- numerazione progressiva;
- annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in quello dei corrispettivi);

I termini di invio
I fornitori degli esportatori abituali devono inviare, inoltre, la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento.
 
OSSERVA
Per la verifica del corretto termine d’invio si ricorda che la norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta”; ai fini della verifica del mese di competenza, occorre, pertanto, fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima.
 
Sanzioni
Si invita la clientela a prestare attenzione e trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d’intento ricevute in quanto, in caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni. L’inadempimento è sanzionato, infatti, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie da € 258,00 a € 2.065,00 qualora risultino emesse fatture senza Iva in conseguenza delle dichiarazioni di intento ricevute dal cliente; a seconda dei casi è anche possibile che venga comminata la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura.
Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione: Sanzione da €258 a €2.065
Con effettuazione di forniture in sospensione “regolari” : Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non  applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione “irregolari”: Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non  applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’Iva da parte dell’esportatore abituale

Si precisa, infine, che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l’esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell’Iva oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.
Ultimo aggiornamento ( Friday 26 March 2010 )
 
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