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Nuova scheda di trasporto
Scritto da Fabio Succi   
Friday 30 October 2009

AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI: IL NUOVO OBBLIGO DELLA “SCHEDA DI TRASPORTO”
                                                   
L’art. 7-bis del D. Lgs. 21.11.2005, n. 286, inserito dall’art. 3 del D. Lgs. 22.12.2008, n. 214, ha istituito l’obbligo di compilazione della “scheda di trasporto”, da esibire agli organi di polizia in caso di controllo, al fine di:
- favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi;
- conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale.
Con il DM 30.6.2009, pubblicato sulla G.U. 4.7.2009, n. 153, sono state emanate le disposizioni attuative della suddetta “scheda di trasporto”, che è entrata in vigore il 19.07.2009 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del decreto attuativo).

Soggetti interessati

Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto:
- il committente, cioè “l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore”;
- il soggetto delegato dal committente.

La scheda di trasporto deve essere:
- consegnata al vettore, cioè all’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi;
- esibita in sede di controllo stradale.

L’obbligo di compilazione della scheda di trasporto non si applica ai trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

Contenuto della scheda di trasporto

La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:
- dati dell’autotrasportatore per conto di terzi: denominazione, sede, partita IVA e numero di iscrizione all’albo degli autotrasportatori;
- dati del committente il trasporto: denominazione, sede e partita IVA;
- dati del caricatore: denominazione, sede e partita IVA;
- dati del proprietario della merce: denominazione, sede e partita IVA;
- dati della merce trasportata: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e luogo di scarico;
- eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza;
- osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipo-logia o quantità della merce);
- eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;
- luogo e data di compilazione;
- generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;
- firma.

Documenti equipollenti alla scheda di trasporto

Sono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:
- la copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall’art. 6 del DLgs. 21.11.2005 n. 286;
- il documento di trasporto (DDT), previsto dal DPR 14.8.96 n. 472;
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al DLgs. 26.10.95 n. 504;
- la lettera di vettura internazionale CMR;
- i documenti doganali;
- il documento di cabotaggio, di cui al DM 3.4.2009;
- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al DM 30.6.2009 in esame.

I suddetti documenti equipollenti devono, però, essere integrati con gli elementi previsti per la scheda di trasporto.

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. 286/2005:
- il committente o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa da 600,00 a 1.800,00 euro;
- se, durante l’effettuazione del trasporto, la scheda di trasporto o la documentazione equipollente non risulta a bordo del veicolo, si applica la sanzione amministrativa da 40,00 a 120,00 euro.

Inoltre, viene stabilito che, all’atto dell’accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita:
- la scheda di trasporto;
- oppure la copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, o altra documentazione equivalente.
 
La scheda di trasporto o il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore provvede all’applicazione della suddetta sanzione da 600,00 a 1.800,00 euro, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei suddetti documenti.
Ultimo aggiornamento ( Friday 30 October 2009 )
 
Nuovi obblighi riguardanti le società
Scritto da Fabio Succi   
Monday 12 October 2009
Oggetto: nuovi obblighi riguardanti le società - pesanti sanzioni in caso di inadempimento.

Si informa che l'articolo 42 della Legge n. 88 del 7 luglio 2009, con decorrenza dal 29 luglio 2009 ha introdotto nuovi obblighi per le società di capitali e di persone, pesantemente sanzionati in caso di inadempimento.

In particolare le società di persone, sono interessate alle disposizioni che vengono di seguito elencate:
- negli atti e nella corrispondenza (bilanci, fatture, contratti, note, copie d'ordini, lettere, documenti di trasporto, fax, email, etc.) occorre indicare:
  a.  la sede della società;
  b. il luogo del Registro delle imprese ove la Società è iscritta e il numero di iscrizione (che normalmente corrisponde al codice fiscale).

Sanzioni
In caso di inadempienza delle obbligazioni sopra elencate, si applica, a carico di ciascun amministratore, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206.00 a € 2065.00.

Si raccomanda di apportare con immediatezza alla modulistica in uso della società le integrazioni rappresentate.

Si resta a diposizione per eventuali chiarimenti.

                                                                            Servizi Aziendali S.a.s.
Ultimo aggiornamento ( Monday 12 October 2009 )
 
Controllo bilancio 2009
Scritto da Fabio Succi   
Thursday 10 September 2009
Gentile Cliente,

come ogni anno dopo l’elaborazione della contabilità relativa al mese di Luglio abbiamo provveduto ad effettuare una verifica sul bilancio e riteniamo utile un controllo di metà anno.
L’analisi, anche per i riflessi fiscali che può implicare, merita un ulteriore approfondimento per verificare l’andamento aziendale. Quanto sopra anche in relazione alle situazioni non congrue o coerenti con gli studi di settore e da noi segnalate con precedenti comunicazioni.
In particolare i contribuenti sia in contabilità semplificata che ordinaria devono essere in linea rispetto al ricavo minimo elaborato dal Ministero delle Finanze tramite gli studi di settore. Le imprese che non si adeguano saranno soggette ad accertamento previa richiesta di chiarimenti.
Pertanto anche i contribuenti in contabilità ordinaria devono prestare molta attenzione nella compilazione degli studi di settore perché con i nuovi indici di incoerenza potrebbero subire accertamenti fiscali al pari dei contribuenti semplificati. Inoltre sono previsti moltissimi controlli da parte della Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per verificare che i dati dichiarati negli studi di settore siano uguali a quelli reali presenti nelle aziende o studi professionali. Rammentiamo infine che potrà essere richiesto un appuntamento con le ns. collaboratrici per una verifica contabile: saldi di cassa, banca, clienti, fornitori, versamenti e prelievi e l’uso dei conti al fine di predisporre un bilancio corretto in vista della chiusura annuale.
Vi invitiamo quindi a passare presso i nostri uffici, dopo aver fissato un appuntamento telefonico, per un esame della Vostra situazione.
Distinti saluti.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie üblich, haben wir auch dieses Jahr nach der Bearbeitung der Juli-Buchhaltung, eine Überprüfung der Handelsbilanz vorgenommen und schlagen eine Halbjahreskontrolle vor.
Unseres Erachtens sollte dieser eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, nicht zuletzt wegen der steuerlichen Auswirkungen. Dies auch hinsichtlich der im Vergleich zu den gelieferten Daten zur Fachstudien nicht überinstimmenden bzw. widersprüchlichen Angaben (siehe dazu unsere vorangegangenen Mitteilungen). I.B. müssen die Steuerzahler mit einfacher und ordentlicher Buchführung dem von dem Finanzministerium auf der Grundlage der Fachstudien erstellten Mindesterlös gleichkommen. Gegen Unternehmen, die sich nicht anpassen, könnten nach vorheriger  Kontrollmitteilung, Steuerermittlungen eingeleitet werden.
Daher sind auch Steuerpflichtige ordentlicher Buchhaltung zum sorgfältigen Ausfüllen der Fachstudien angehalten, denn mit den neuen Inkohärenzindices könnte es zu steuerlichen Überprüfungen wie bei vereinfachten Steuerpflichtigen kommen. Darüber hinaus sind zahlreiche Kontrolle seitens der Finanzwache und der Agentur für Einnahmen vorgesehen, um sicherzustellen, dass die angegebenen Daten in den Fachstudien mit den tatsächlich in den Betrieben oder Büros Vorhandenen übereinstimmen. Wir erinnern Sie darüber hinaus, dass ein Termin mit unseren Mitarbeiterinnen zwecks Buchhaltungsprüfung vereinbart werden kann: Kassensalden, Bank, Kunden, Lieferant, Einzahlung und Abhebungen  und Nutzung der Konten zur Erstellung einer korrekten Bilanz im Hinblick auf den Jahresabschluss. Daher schlagen wir ein Treffen, nach telefonischer Vereinbarung eines Termins vor, um Ihre Lage eingehender zu prüfen. Mit freundlicher Grüßen.

                                                                         Servizi Aziendali s a.s.
Ultimo aggiornamento ( Monday 06 September 2010 )
 
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le nostre collaboratrici sono a disposizione per un appuntamento per una verifica contabile del bilancio in vista della chiusura annuale
 
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