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Finanziaria 2010 - Proroga agevolazioni per ristrutturazione immobili
Scritto da Fabio Succi   
Tuesday 12 January 2010
La Finanziaria 2010 ha previsto la proroga, per l’anno 2012, delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. In particolare:
- detraibilità del 36% delle spese sostenute:
- nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare
- da ripartire in 10 rate annuali;
La Finanziaria 2010 ha previsto inoltre
- il passaggio da transitoria a definitiva dell’aliquota Iva del 10%  per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la proroga di un anno per la detrazione delle spese di acquisto di fabbricati ristrutturati.
La detrazione del 36% spetta a condizione che il costo della manodopera risulti dalla fattura
              
Detrazione 36%
La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2012, fermi restando gli altri contenuti della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell’intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.
É prorogata altresì la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2012, a condizione che l’immobile sia ceduto / assegnato entro il 30.6.2013.

In cosa consiste
E’ prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per il recupero di case di abitazione; il beneficio spetta fino ad un tetto massimo di € 48.000,00 per abitazione, da dividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione per anno di imposta, da suddividere in dieci (o cinque in casi particolari) anni.
Esempio
Se si è sostenuta una spesa di € 48.000,00 si possono detrarre dall’Irpef dovuta € 19.680,00 in dieci anni con un risparmio di imposta di € 1.968,00 (o € 3.936,00) per ogni anno

A chi spetta
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato.
Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.

Quali lavoro godono della detrazione
I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono quelli elencati dall’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457.
In particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di:
- manutenzione straordinaria;
- opere di restauro e risanamento conservativo;
- lavori di ristrutturazione edilizia.

Adempimenti necessari
Per fruire della detrazione è necessario:
- presentare una comunicazione di inizio lavori: prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio la comunicazione di inizio lavori, redatta su apposito modello, a cui devono essere allegate :
- copia della concessione/autorizzazione edilizia (per gli interventi rientranti nell’ambito della manutenzione straordinaria, del restauro e risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia), o della comunicazione di inizio lavori ( per gli interventi che rientrano nell’ambito del conseguimento di risparmio energetico)
- i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento)
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI pagata a decorrere dal 1997, se dovuta
- pagare esclusivamente mediante bonifico bancario

Aliquota Iva 10%
La Direttiva n. 2009/47/CE ha modificato l’elenco (contenuto nell’Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE) dei beni e dei servizi per i quali i singoli Stati possono prevedere un’aliquota ridotta.
In particolare, in detto elenco sono stati ricompresi i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie.
Alla luce di ciò, il comma 11 della Finanziaria 2010 dispone che “a regime”, l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, è fissata nella misura ridotta del 10%.

Interventi a cui si applica l’aliquota del 10%
Si rammenta che, ad oggi, l’aliquota ridotta del 10% è già prevista per gli interventi di cui alle citate lett. c) e d), mentre è applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza della specifica disposizione introdotta dalla Finanziaria 2000 e prorogata da ultimo dalla Finanziaria 2008.
L’Iva agevolata al 10% si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.
I beni significativi, espressamente individuati dal DM 29 dicembre 1999, sono: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.
 
Adempimenti
Per l’applicazione dell’Iva al 10% non è necessario alcun adempimento come, invece, previsto per la detrazione Irpef del 36%.
Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

Altri interventi di recupero edilizio
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare, delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione; dell'acquisto di beni (con esclusione di materie prime e semilavorati) forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Dpr 380/2001 “Testo Unico in materia edilizia”.

Beni finiti
L’Iva al 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue


Proroga per l’acquisto di immobili ristrutturati  
L’articolo 9, comma 2, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), ha introdotto l’applicazione dei benefici di detrazione IRPEF anche in favore dei soggetti che divengano proprietari, entro il 30/06/2004, di un immobile di tipo residenziale ceduto da una impresa che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’intero fabbricato entro il 31/12/2003.
Sono state successivamente introdotte proroghe di tale agevolazione fino al 31 dicembre 2011.
La Finanziaria 2010, al comma 10 dell’articolo 2 ha previsto la proroga per l’anno 2012 dell’agevolazione di cui sopra, relativamente agli acquisti effettuati da privati entro il 30/06/2013 di immobili ceduti dall’impresa che ha ristrutturato l’intero fabbricato entro il 31/12/2012.

Calcolo della detrazione
Per questa fattispecie, la detrazione del 36% (da ripartire in 10 quote annuali costanti) va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto.

Limite di importo
La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo.
Ultimo aggiornamento ( Tuesday 12 January 2010 )
 
Nuove disposizioni per bonifici, assegni bancari e circolari
Scritto da Fabio Succi   
Tuesday 01 December 2009
Oggetto: Nuove disposizioni per bonifici, assegni bancari e circolari

Dallo scorso 1° novembre la data di valuta per bonifici e assegni circolari non può più superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento e  per gli assegni bancari  non può più superare i tre giorni lavorativi.
La disponibilità economica al beneficiario delle somme versate non può  superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento per bonifici e assegni circolari, i giorni salgono a cinque per gli assegni bancari.
Si tratta di norme temporanee perché già dal 1° aprile 2010 si cambia: da quel giorno la data di disponibilità economica non potrà mai superare i quattro giorni anche per  tutti i titoli

LA VALUTA
Per valuta s'intende il giorno (la data) dal quale iniziano a decorrere gli interessi sulle somme accreditate senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

LA DISPONIBLITA’
La disponibilità è invece il giorno in cui la somma versata sul conto corrente è disponibile (prelevabile) per effettuare altre operazioni.

LA VALUTA PER BONIFICI E ASSEGNI DAL 01 NOVEMBRE 2009
L’art.2 comma 1 del D.L. 78/2009 (Manovra estiva 2009) ha fissato nuovi termini massimi di valuta, per cui, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario:
- dei bonifici non potrà mai superare 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento;
- degli assegni circolari non potrà mai superare 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento;
- degli assegni bancari non potrà mai superare 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

DISPONIBILITA’ ECONOMICA PER BONIFICI E ASSEGNI DAL 01 NOVEMBRE 2009
Sempre a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica di tali titoli per il beneficiario diventerà la seguente:
- per i bonifici non potrà mai superare 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento;
- per gli assegni circolari non potrà mai superare 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento;
- per gli assegni bancari non potrà mai superare 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

DISPONIBILITA’ ECONOMICA PER BONIFICI E ASSEGNI DAL 01 APRILE 2010
A decorrere poi dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non potrà mai superare  i 4 giorni lavorativi per tutti i titoli.
Sul punto il decreto chiude con la declaratoria della nullità di ogni pattuizione contraria. Conseguentemente, trattandosi di nullità, la clausola invalida non produce effetto ed eventuali somme trattenute indebitamente dalla banca dovranno essere versate al correntista.
Ultimo aggiornamento ( Tuesday 01 December 2009 )
 
Iva auto agenti di commercio
Scritto da Fabio Succi   
Monday 16 November 2009

AGENTI DI COMMERCIO E IVA AUTO

Gli agenti e rappresentanti di commercio possono detrarre l’IVA sui costi dell’autovettura in base al principio di inerenza e, quindi, nella misura in cui dimostrino di utilizzarla per l’esercizio dell’attività. Non esiste, infatti, un diritto soggettivo degli agenti di commercio alla detrazione integrale.

Le regole per la detraibilità dell’IVA auto
In base alla normativa in vigore, la detrazione dell’IVA relativa ai veicoli aziendali a motore («tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto») è limitata in misura:
pari al 40% per l’acquisto e importazione dei veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

Nota bene
L’imposta relativa ai canoni di leasing e noleggio, all’acquisto di carburanti e lubrificanti, nonché alle spese di manutenzione e impiego dei citati veicoli (compresi i pedaggi autostradali) è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’IVA relativa all’acquisto.

Questa regola NON si applica agli agenti di commercio. Ciò, tuttavia, non significa che l'agente di commercio abbia sempre diritto alla detrazione del 100%, ma che per i veicoli utilizzati dagli agenti di commercio valgono le regole di carattere generale in materia di diritto alla detrazione dell'Iva, che accordano il diritto alla detrazione in base al:
criterio di inerenza, cioè nella misura in cui i beni ed i servizi sono impiegati dal soggetto passivo ai fini delle sue operazioni soggette all'imposta.
Di conseguenza, l'agente di commercio che utilizza il veicolo anche per fini estranei all'attività deve quantificare l'Iva detraibile in rapporto all'utilizzo «aziendale» che egli fa del veicolo e determinare una percentuale oggettiva di detrazione in base al criterio di inerenza, naturalmente con onere della prova. 


Esempio 1
Il Sig. Rossi, che fa l’agente di commercio, e sua moglie possiedono due autovetture. In tal caso, è facilmente dimostrabile che una delle due autovetture viene utilizzata solo per l’attività ed una solo per la famiglia. Pertanto, quella utilizzata per l’attività può godere della detrazione IVA nella misura del 100%, con onere della prova in capo al Sig. Rossi.

Esempio 2

Il Sig. Rossi, che fa l’agente di commercio, e sua moglie possiedono una sola autovettura. In tale ipotesi, naturalmente, non è affatto agevole per il Sig. Rossi dimostrare che l’autovettura posseduta sia utilizzata solo per l’attività, in quanto si può presupporre che l’auto sia utilizzata promiscuamente, sia a scopi personali che ai fini dell’attività. Egli potrà, quindi, detrarre l’IVA relativa all’acquisto ed all’utilizzo dell’autovettura non al 100%, bensì in una percentuale che egli riterrà possa corrispondere all’effettivo utilizzo ai fini dell’attività, nei limiti di quanto dimostrabile.

Esempio 3
La Beta Srl ha incaricato un agente di commercio monomandatario per la vendita di materiale edile nel territorio della Lombardia. Questi utilizza la propria autovettura non solo per la vendita del materiale edile per conto della Beta Srl, ma anche per uso privato, sostenendo un costo di € 300/mese di gasolio (€ 250 imponibile + € 50 IVA).
Considerato che, durante tutto il periodo d’imposta, percorre una media di 50.000 Km, di cui 10.000 Km per uso privato e 40.000 Km per uso aziendale, la percentuale di detraibilità dell’IVA non sarà pari al 100%, ma andrà calcolata in proporzione all’utilizzo a fini aziendali rispetto a quelli personali, cioè:
(40.000/50.000) x 100 = 80%.
L’onere della prova resta, comunque, in capo all’agente.

Possibilità di detrarre integralmente l’IVA all’acquisto

In considerazione della difficoltà di individuare, in concreto, tale quota di IVA indetraibile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che:
è possibile, comunque, detrarre integralmente l’IVA all’atto dell’acquisto del veicolo e assoggettare ad imposta il successivo impiego dei beni per finalità personali o familiari come “autoconsumo”.

Autoconsumo
Nel caso di autoconsumo, il cui momento impositivo si ha all’atto del prelievo dei beni stessi, occorre emettere autofattura in unico esemplare, con l’indicazione del valore dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta.
A tal proposito, si ricorda che, a partire dal 27.09.2009, la base imponibile IVA nelle ipotesi di autoconsumo viene calcolata in base al prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni e, quindi, al momento dell’autoconsumo.
L’applicazione delle nuove disposizioni dovrebbe comportare che la base imponibile di un bene autoconsumato non va individuata nel costo sostenuto in occasione dell’acquisto del bene, bensì in una sorta di costo “attualizzato” ossia nel costo del bene al momento dell’autoconsumo.

Ultimo aggiornamento ( Monday 16 November 2009 )
 
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